Con la  Sentenza 18 gennaio 2017, n.1180 la Corte di Cassazione, Sezione L civile, ha stabilito  che  il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacita’ e del comportamento professionale del lavoratore stesso, aggiungendo tuttavia che incombe sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullita’ di tale recesso, l’onere di provare, secondo la regola generale di cui all’articolo 2697 c.c., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso e’ stato determinato da un motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova (Cass. n. 21784 del 14/10/2009, n. 16224 del 27/06/2013). Risultandone quindi circoscritta la liberta’ di recesso nell’ambito della funzione cui il patto di prova e’ finalizzato.