La Corte di Cassazione con la sentenza n. 5529/2019, oltre a chiarire che la riduzione non spetta nel caso di comodato d’uso gratuito al coniuge, specifica quando l’agevolazione non è ipotizzabile neppure per i contratti stipulati con i figli minori.

Infatti, per la Cassazione non è ipotizzabile che due minori, di età pari a 5 ed 11 anni possano sostenersi da soli. È questo il presupposto alla base dell’Ordinanza con la quale la Corte ha rigettato il ricorso di un contribuente contro la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria del Lazio.

Quello che la Cassazione sembra sostenere, confermando la pronuncia della CTR del Lazio, è che si tratterebbe di un “artificio” messo in atto per beneficiare della riduzione delle due imposte, che consente di risparmiare il 50% dell’imposta calcolata secondo le regole ordinarie.

Non conta neppure che all’interno dell’abitazione concessa in comodato d’uso gratuito ai figli minorenni viva anche il genitore. In tal caso, tenuto conto della “natura di stretta interpretazione delle norme tributarie agevolative”, il coniuge del ricorrente non rientra tra i parenti di linea retta fino al secondo grado, ovvero tra i comodatari che consentono di accedere alle agevolazioni in materia di IMU e TASI.

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